LE PRINCIPALI LEGGI CHE DISCIPLINANO
L'ATTIVITA' DEL MEDIATORE
CODICE CIVILE, CAPO XI LEGGE 21 MARZO 1958 N.253
LEGGE 3 FEBBRAIO 1989 N.39 DM 21 DICEMBRE 1990 N.452 LEGGE 5 MARZO 2001 N.57 ART.18
(MODIFICHE ALLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1989 N.39)
CODICE CIVILE CAPO XI DELLA MEDIAZIONE
Art. 1754 Mediatore
E' mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di
un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Art. 1755 Provvigione
Il mediatore ha diritto alla provvigione
da ciascuna delle parti (2950), se l'affare è concluso per
effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su
ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi,
sono determinate dal giudice secondo equità.
Art. 1756 Rimborso delle spese
Salvo patti o usi contrari,
il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti
della persona per incarico della quale sono state eseguite
anche se
l'affare
non è stato concluso.
Art. 1757 Provvigione nei contratti condizionali o invalidi
Se
il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto
alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la
condizione.
Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla
provvigione non viene meno col verificarsi della condizione (1353 e seguenti).
La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è
annullabile (1425 e seguenti) o rescindibile (1447 e seguenti), se il mediatore
non conosceva la causa d'invalidità.
Art. 1758 Pluralità di mediatori
Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori,
ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.
Art. 1759 Responsabilità del mediatore
Il mediatore deve
comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative
alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono
influire sulla
conclusione
di esso.
Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e
dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite (2008 e seguenti).
Art.
1760
Obblighi del mediatore professionale
Il mediatore professionale
in
affari
su merci o su titoli deve:
1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione (1522), finché
sussista la possibilità di controversia sull'identità della merce;
2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con
l'indicazione della serie e del numero;
3) annotare su apposito libro (2214 e seguenti) gli estremi essenziali del
contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da
lui sottoscritta di ogni annotazione.
Art. 1761 Rappresentanza del mediatore
Il mediatore può essere
incaricato da una delle parti di rappresentarla (1388) negli
atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il
suo
intervento.
Art. 1762 Contraente non nominato
Il mediatore che non manifesta
a un contraente il nome dell'altro risponde dell'esecuzione
del contratto (1405) e, quando lo ha eseguito, subentra nei
diritti verso il contraente non nominato (1203 e seguenti).
Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta
all'altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire
direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.
Art. 1763 Fideiussione del mediatore
Il mediatore può prestare
fideiussione per una delle parti (936 e seguenti).
Art. 1764 Sanzioni
Il mediatore che non adempie gli obblighi
imposti dall'art. 1760 è punito con
l'ammenda
da L. 10.000 a L. l.000.000 (c.p. 26) (ora sanzione amministrativa).
Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a
sei mesi (c.p. 35)
Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività
nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo
stato d'incapacità.
Art. 1765 Leggi speciali
Sono salve le disposizioni delle
leggi speciali.
LEGGE 21 marzo 1958 , N. 253
DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE
DI MEDIATORE (G.U. n. 83 del 5 aprile 1958 )
Art. 1
1. Le norme dettate dalla presente legge si applicano
ai mediatori professionali di cui al capo XI del titolo III
del libro IV del Codice civile,
eccezion
fatta per gli agenti di cambio e per i pubblici mediatori
marittimi, categorie per le quali continueranno ad avere
applicazione le disposizioni
attualmente
in vigore.
Art.
2
1. Per l'esercizio professionale della mediazione è richiesta l'iscrizione nei
ruoli previsti dall'art. 21 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e dalle norme
sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria e agricoltura, secondo le
modalità indicate in detta legge.
2. Il titolo di studio prescritto dall'art. 23 della stessa legge è necessario
soltanto per i mediatori che intendano esercitare gli uffici pubblici per i
quali si richiede un'autorizzazione speciale, ai sensi del successivo art. 27.
Essi sono iscritti in un ruolo speciale.
3. Agli iscritti nei ruoli medesimi compete la qualifica di agenti di affari in
mediazione.
Art.
3
1. Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti articoli non è richiesta
la licenza prevista dell'art. 115 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno
1931, n. 773.
Art. 4
1. Chiunque eserciti professionalmente l'attività disciplinata
nella presente legge senza essere iscritto nei ruoli indicati
dall'art. 2 incorre nelle
sanzioni
penali previste dall'art. 665 del Codice penale.
Art. 5
1. La vigilanza sull'esercizio dell'attività professionale
degli agenti di affari in mediazione compete alle Camere
di commercio, industria ed
agricoltura.
Art. 6
1. Coloro i quali alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono provvisti della regolare licenza di
pubblica sicurezza, hanno diritto di
iscrizione
nel ruolo senza esame di abilitazione.
Art. 7
1. Il Governo provvederà alla emanazione delle norme
di attuazione.
Art. 8
1. La presente legge entrerà in vigore il centoventesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Legge 3 febbraio 1989 n. 39 (Gazz. Uff. n.33 del 09.02.89)
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 21 MARZO 1958 N. 253 CONCERNENTE LA
DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI MEDIAZIONE
Art. 1
1 Le norme previste dalla presente Legge si applicano
ai mediatori di cui al capo XI del titolo III del libro IV
del codice civile, eccezion fatta per gli
agenti
di cambio, per i mediatori pubblici, e per ai mediatori marittimi,
categorie per le quali continuano ad avere applicazione le
disposizioni
attualmente
in vigore.
Art. 2
1 Presso ciascuna Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura è
istituito il ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono
iscriversi coloro che comunque svolgono od intendono svolgere l'attività di
mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale.
2 Il ruolo è distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per
gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo
oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attività di
mediazione da stabilire con il regolamento di cui all'art. 11.
3 Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono:
1. essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della
Comunità Economica Europea, ovvero stranieri residenti nel territorio della
Repubblica italiana ed avere raggiunto la maggiore età;
2. avere il godimento dei diritti civili;
3. risiedere nella circoscrizione della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura nel cui ruolo intendono iscriversi;
4. avere assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi
scolastici vigenti al momento della loro età scolare;
5. avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di
indirizzo commerciale o la laurea in materia commerciali o giuridiche ovvero
aver superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità
professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto.
L'accesso all'esame è consentito a quanti hanno prestato
per almeno due anni la propria opera presso imprese esercenti
l'attività di mediazione oppure hanno
frequentato
un apposito corso preparatorio. Le materie e le modalità dell'esame
sono stabilite dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato,
sentita
la Commissione Centrale di cui all'art.4; f) salvo che non
sia intervenuta la riabilitazione, non essere stati sottoposti
a misure di
prevenzione
divenute definitive, a norma delle Leggi 27 dicembre 1956,
n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57; 31 maggio 1965, n. 575;
13 settembre 1982, n. 646 ;
non
essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi
dell'art. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736,
e successive modificazioni; non essere
interdetti
o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la
pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia,
la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il
commercio, ovvero per delitto di
omicidio
volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione
indebita ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per
ogni altro delitto non colposo
per
il quale la Legge commini la pena della reclusione non inferiore,
nel minimo, a due anni e nel massimo a cinque anni.
4 L'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l'attività viene
esercitata in modo occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su
mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione di affari relativi ad
immobili od aziende.
Art. 3
1 L'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attività di mediazione su
tutto il territorio della Repubblica, nonché a svolgere ogni attività complementare,
utile o necessaria per la conclusione dell'affare.
2 L'iscrizione nel ruolo è a titolo personale; l'iscritto non può delegare le
funzioni relative all'esercizio della mediazione, se non ad altro agente di
affari in mediazione iscritto nella medesima sezione del ruolo.
3 Agli agenti immobiliari iscritti nell'apposita sezione del ruolo possono
essere affidati incarichi di perizie e consulenza tecnica in materia
immobiliare da parte di enti pubblici.
4 Essi hanno titolo per essere inclusi nel ruolo dei periti e degli esperti,
tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché
negli elenchi dei consulenti tecnici presso i Tribunali.
5 Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività disciplinate
dalla presente legge per conto di imprese organizzate, anche in forma
societaria, per l'esercizio dell'attività di mediazione debbono essere iscritti
nel ruolo.
Art. 4
1 Presso il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato è
istituita la Commissione centrale per l'esame dei ricorsi per gli agenti di
affari in mediazione e per la definizione delle materie e delle modalità degli
esami di cui all'art. 2.
2 La Commissione centrale è nominata con Decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato ed è composta da:
1. un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, che la presiede;
2. un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
3. un rappresentante delle Regioni, designato dalla Commissione Interregionale
di cui all'art. 13 della L. 16 maggio 1970 n. 281;
4. un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
5. un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
6. un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
7. tre membri designati rispettivamente dalle organizzazioni più
rappresentative, a livello nazionale, del commercio, dell'industria e
dell'agricoltura;
8. un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura designato dall'Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
9. sette rappresentanti dei mediatori scelti tra le persone designate dalle
associazioni sindacali nazionali di categoria, per i mediatori immobiliari e
per gli agenti merceologici.
3 La Commissione dura in carica 4 anni; i membri svolgono il loro incarico in
forma gratuita e possono essere riconfermati.
4 La Commissione nomina al suo interno un vicepresidente; le funzioni di
segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
5 Per ciascun componente effettivo della Commissione è nominato un membro
supplente con gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri effettivi.
Art. 5
1 Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti articoli, compreso
l'espletamento delle pratiche necessarie ed opportune per la gestione o la
conclusione dell'affare, non è richiesta la licenza prevista
dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18
giugno
1931, n. 773.
2 La licenza di cui al comma 1 non abilita all'esercizio dell'attività di
mediazione.
3 L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:
a) con qualunque impiego pubblico o privato, fatta eccezione per l'impiego
presso imprese o società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di
mediazione.
b) con l'iscrizione in altri albi, ordini, ruoli o registri e simili. c) con
l'esercizio in proprio del commercio relativo alla specie di mediazione che si
intende esercitare.
4 Il mediatore che per l'esercizio della propria attività si avvale di moduli o
formulari nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve
preventivamente depositarne copia presso la Commissione di cui all'rt.7.
Art. 6
1 Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli.
2 La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su
ciascuna delle parti, in mancanza di patto sono determinate dalle Giunte
Camerali sentito il parere della Commissione provinciale di cui all'art.7 e
tenendo conto degli usi locali.
Art. 7
1 Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è
istituita una Commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta
del medesimo. La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta camerale
e dura in carica 4 anni. Essa è composta :
1. da un membro della Giunta camerale;
2. da un rappresentante degli agricoltori, uno degli industriali ed uno dei
commercianti, designati rispettivamente dalle organizzazioni a livello
nazionale e scelti dalla Giunta camerale sulla base della maggiore
rappresentatività;
3. da cinque rappresentanti degli agenti di affari in mediazione, designati
dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale.
2 Con le stesse modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti per lo
stesso numero e le medesime categorie.
3 La Commissione nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente.
4 In caso di morte o di decadenza di un membro, la Commissione è integrata dalla
Giunta camerale con le stesse modalità previste per la Costituzione.
5 Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario
Generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da
un funzionario da lui designato in servizio presso la stessa Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
6 La Commissione è tenuta a denunciare alla autorità giudiziaria coloro che
esercitano abusivamente, anche se in modo discontinuo, la professione di
mediatore.
7 Le spese per il funzionamento delle commissioni sono a carico del bilancio di
ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 8
1 Chiunque esercita l'attività di mediazione, senza essere iscritto nel ruolo è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra
lire un milione e lire quattro milioni ed è tenuto alla restituzione
alle parti contraenti delle provvigioni percepite. Per l'accertamento
dell'infrazione, per
la
contestazione della medesima e per la riscossione delle somme
dovute si applicano le disposizione di cui alla legge 24 Novembre
1981, n. 689.
2 A coloro che siano incorsi per tre volte nelle sanzioni di cui al comma 1,
anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio si applicano le pene
previste dall'art. 348 del codice penale, nonché l'art.2231 del Codice Civile.
3 La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge.
Art. 9
1 Le Commissioni provinciali istituite
ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
6 Novembre 1960 n. 1926, continuano ad esercitare
la
propria attività fino alla nomina delle commissioni di cui
all'art. 7.
2 Nella prima applicazione della presente legge le Commissioni provinciali
provvedono ad iscrivere nel nuovo ruolo tutti gli agenti di affari in
mediazione che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultano
iscritti nei ruoli costituiti in base alla legge 21 Marzo 1958, n. 253.
3 Fino all'insediamento della Commissione centrale di cui all'art. 4 le materie
e le modalità di esame sono stabilite dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali nazionali del
commercio, dell'industria e delle categorie interessate.
Art. 10
1 Sono abrogate la Legge 21 marzo 1958, n. 253 e
le norme del relativo regolamento approvato con D.P.R. 6
novembre 1960, n. 1926, incompatibili con la
presente
legge.
Art. 11
1 Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato,
sentite le organizzazioni Nazionali dei commercianti, degli
industriali, degli agricoltori
e
dei mediatori, emana le norme regolamentari e di attuazione
della presente legge.
2 Il regolamento, che deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, può provvedere per le infrazioni alle sue
norme, sanzioni amministrative del pagamento di una somma non inferiore a lire
tre milioni, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del codice
penale e salva l'azione civile dei danni agli interessati a termini di legge.
3 Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni
della legge 24 Novembre 1981, n.689, e del Decreto del Presidente della
Repubblica 29 Luglio 1982, n. 571.
D.M. 21 dicembre 1990 N.452
REGOLAMENTO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1989 N. 39, SULLA
DISCIPLINA DEGLI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri; Vista la legge 3 febbraio 1989, n. 39, recante "Modifiche ed
integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della
professione di mediatore"; Ritenuta la necessità di provvedere ai sensi
dell'art. 11 di detta legge, ad emanare le previste norme di attuazione;
Sentite le organizzazioni nazionali dei commercianti, degli industriali, degli
agricoltori e dei mediatori; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso
nell'adunanza generale del 31 maggio 1990; Vista la comunicazione al Presidente
del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge
n. 400/1988 con nota n. 1.1.4/31890/4.13.11 del 5 dicembre 1990; Emana il
seguente regolamento:
Art. 1
1. Nel presente regolamento col termine "legge" si intende la legge 3 febbraio
1989, n. 39, e col termine "agente" l'agente d'affari in mediazione.
Art. 2
1. Il presente regolamento non si applica ai mediatori
marittimi, ai mediatori pubblici, agli agenti di cambio,
agli esercenti attività di intermediazione nei
servizi turistici, e a coloro che esercitano attività di intermediazione nei
servizi assicurativi; alle predette categorie continuano ad applicarsi,
rispettivamente, la legge 12 marzo 1968, n. 478, e successive modificazioni; la
legge 30 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni e integrazioni; la
legge 29 maggio 1967, n. 402, e successive modificazioni; l'art. 9 della legge
17 maggio 1983, n. 217 e le successive leggi regionali, la legge 28 novembre
1984, n. 792; nonché le relative disposizioni regolamentari
di esecuzione e di attuazione.
Art. 3
1. Il ruolo di cui all'art. 2 della legge è distinto
nelle seguenti sezioni:
a) agenti immobiliari;
b) agenti merceologici;
c) agenti con mandato a titolo oneroso;
d) agenti in servizi vari.
2. Nella sezione sub a) sono iscritti agli agenti che svolgono attività per la
conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende; in quella sub b), gli
agenti che svolgono attività per la conclusione di affari concernenti merci,
derrate e bestiame; nella sezione sub c), gli agenti muniti di mandato a titolo
oneroso; in quella sub d) vengono iscritti gli agenti che svolgono attività per
la conclusione di affari relativi al settore dei servizi, nonché tutti gli
altri agenti che non trovano collocazione in una delle sezioni precedenti.
3. Ciascuna sezione del ruolo deve indicare:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza dell'iscritto;
b) data dell'iscrizione ed estremi della relativa deliberazione;
c) se l'attività dell'iscritto è svolta in nome proprio o per conto di una
impresa organizzata. 4. Nel ruolo sono altresì annotati i provvedimenti
disciplinari, amministrativi e penali.
5. In base al ruolo le camere di commercio istituiscono uno schedario degli
iscritti con l'indicazione della sezione o delle sezioni di iscrizione.
6. Il ruolo è sottoposto a revisione ogni quattro anni ed è pubblicato
annualmente a cura della camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato.
7. Nulla è innovato per quanto riguarda l'iscrizione nel ruolo speciale di cui
all'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 253.
Art. 4
1. Possono accedere all'esame previsto dall'art. 2,
comma 3, lettera e), della legge, coloro i quali abbiano
prestato per almeno un biennio la propria opera
con
mansioni operative, in qualità di dipendenti da imprese esercenti
l'attività di mediazione, come attestato dal libretto di lavoro, oppure in
qualità di familiari coadiutori delle precitate imprese iscritti come tali
negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali
di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive
modificazioni.
Art. 5
1. Per l'iscrizione nel ruolo l'interessato deve presentare
domanda, in regola con l'imposta di bollo, alla camera di
commercio, industria, artigianato e
agricoltura
della provincia nella quale risiede, o nella quale ha eletto
domicilio se trattasi di cittadino della Comunità economica
europea, indicando la sezione o le sezioni del ruolo in cui
intende essere iscritto.
2. Nella domanda l'aspirante deve dichiarare di avere un'età non inferiore agli
anni 18; di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri
della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio
della Repubblica italiana; di aver eletto domicilio in un comune della
provincia se cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica
europea; di non svolgere attività in qualità di dipendente da persone,
associazioni o enti pubblici o privati, fatta eccezione per l'impiego presso
imprese o società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di mediazione;
di non svolgere attività per la quale è prescritta l'iscrizione in albi, ruoli,
ordini, registri o elenchi; di aver assolto agli impegni derivanti dalle norme
relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della sua età
scolare.3.?Alla domanda devono essere allegati:
a) certificato di residenza per i cittadini italiani e per quelli
extracomunitari;
b) certificato di cittadinanza per i cittadini italiani e per quelli di uno
degli Stati membri della CEE;
c) certificazione relativa al superamento dell'esame previsto dall'art. 2,
lettera e), della legge, oppure titolo di scuola secondaria di secondo grado
d'indirizzo commerciale o certificato di laurea in materie commerciali o
giuridiche in originale o in copia autenticata di un titolo di studio che il
Ministero della pubblica istruzione abbia riconosciuto equipollente a uno di
quelli innanzi indicati.
4. La commissione di cui all'art. 7 della legge provvede d'ufficio ad accertare
i requisiti indicati nell'art. 2, comma 3, lettere b) ed f), della legge
stessa, nonché ad espletare gli accertamenti previsti dalla normativa contro la
delinquenza mafiosa.
5. L'iscrizione nel ruolo decorre dalla data della deliberazione della
commissione di cui al comma quarto.
Art. 6
1. Alla commissione centrale di cui all'art. 4 della
legge, sono attribuite le seguenti competenze:
1) decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti delle commissioni istituite
presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
2) curare ed assicurare l'uniformità dei criteri di valutazione dei requisiti
soggettivi relativi all'art. 2, lettera e), della legge;
3) definire le materie e le modalità dell'esame previsto dal citato art. 2,
lettera e), della legge.
Art. 7
1. Ai fini previsti dall'art. 7, comma 1, della legge,
la commissione istituita presso ciascuna camera di commercio:
1) esamina l'istanza e i titoli prodotti dal richiedente la iscrizione;
2) delibera con provvedimento motivato, entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda, l'iscrizione o il diniego di iscrizione, dandone
comunicazione all'interessato entro i quindici giorni successivi a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento;
3) vigila avvalendosi anche dell'ufficio provinciale dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sull'esercizio dell'attività degli iscritti,
ferma restando la competenza delle giunte camerali in materia disciplinare;
4) provvede ad inoltrare denuncia all'autorità giudiziaria nei casi previsti
dall'art. 8, comma 2, della legge;
5) cura la conservazione dei moduli e formulari depositati ai sensi dell'art. 5,
comma 4, della legge, in modo da assicurare la consultazione a chiunque ne
abbia interesse.
Art. 8
1. Ai fini dell'istituzione delle commissioni di cui
agli articoli 6 e 7, la rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni di categoria è indicata,
per la scelta dei membri della commissione centrale, dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per la
scelta dei membri delle
commissioni
provinciali, dai competenti uffici provinciali del lavoro.
Art. 9
1. Per la validità delle deliberazioni delle commissioni di cui agli articoli 6
e 7 è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti,
effettivi o supplenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.
2. Le commissioni deliberano a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di
parità prevale il voto del presidente.
3. L'ordine del giorno deve essere inviato ai membri effettivi almeno otto
giorni prima della riunione e può essere modificato solo in presenza e con il
consenso di tutti i membri della commissione stessa.
4. I membri delle commissioni che non partecipano a tre sedute consecutive senza
giustificato motivo, decadono dall'incarico.
Art. 10
1. Avverso i provvedimenti di sospensione, di cancellazione
e di radiazione, gli interessati possono presentare ricorso
davanti alla commissione centrale entro
il
termine di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.
Art. 11
1. Quando l'attività di mediazione sia esercitata da una società, i requisiti
per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai legali o dal legale
rappresentante della società stessa ovvero da colui che è preposto dalla
società a tale ramo d'attività.
2. La domanda di iscrizione deve essere presentata alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui territorio ha sede
legale la società.
3. La società è tenuta a comunicare alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura le eventuali variazioni del o dei rappresentanti
legali ovvero dell'institore, nonché di tutti coloro che concludono affari per
suo conto.
Art. 12
1. Qualora il soggetto iscritto nel ruolo trasferisca
la residenza in altra provincia, deve chiedere, entro novanta
giorni dalla fissazione della sua nuova
sede,
l'iscrizione nel ruolo della circoscrizione camerale nella
quale fissa la propria residenza. In tal caso la commissione
di cui all'art. 7 competente
provvede
a chiedere alla commissione della provincia di provenienza
la relativa documentazione.
2. Ove risulti il possesso dei requisiti la commissione concede l'iscrizione
provvedendo contemporaneamente a richiedere la cancellazione dell'istante dal
ruolo di provenienza.
3. La commissione che effettua la cancellazione annota nel ruolo che questa
avviene per trasferimento.
Art. 13
1. Gli agenti iscritti da almeno un triennio in una
sezione del ruolo possono, a domanda, essere iscritti nel
ruolo dei periti e degli esperti, corrispondente
alla
loro specializzazione, tenuto dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
2. Con le stesse modalità possono essere inclusi negli elenchi dei consulenti
tecnici presso i tribunali.
Art. 14
1. La licenza di cui all'art. 115 del testo unico
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, è richiesta per gli agenti
e le imprese comunque organizzate che alla mediazione e alle attività
complementari o necessarie per la conclusione dell'affare affiancano
l'esercizio di altre attività individuate dall'art. 205, comma 2, del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Tale licenza deve essere riferita, ai sensi
dell'art. 5, comma 1, della legge, esclusivamente alle predette altre attività.
Art. 15
1. I corsi preparatori di cui all'art. 2, comma 3,
lettera e), della legge, sono istituiti dalle regioni o,
previo riconoscimento di queste, dalle camere di
commercio,
industria, artigianato e agricoltura o da soggetti di cui
all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Tali corsi
devono essere organizzati
almeno
ogni semestre e devono prevedere un numero minimo di ottanta
ore di insegnamento da svolgersi al massimo in un semestre.
Il piano di studi deve
obbligatoriamente
contenere le materie oggetto delle prove d'esame.
Art. 16
1. La commissione esaminatrice, nominata per ciascun
corso dal presidente della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, è presieduta da un
membro della giunta camerale ed è composta dal segretario
generale o suo delegato e da tre docenti di scuola secondaria
di secondo grado delle materie
oggetto
della prova d'esame e da due agenti scelti fra i membri effettivi
della commissione di cui all'art. 6. Le funzioni di segretario
della commissione sono
esercitate
da un funzionario della camera di commercio di qualifica non
inferiore alla settima.
Art. 17
1. I moduli o formulari indicati nell'art. 5, comma
4, della legge, devono essere chiari, facilmente comprensibili
e ispirati ai principi della buona fede
contrattuale.
Non possono essere utilizzati se non recano gli estremi della
iscrizione nel ruolo dell'agente o, nel caso trattasi di
società, del legale o
dei
legali rappresentanti ovvero del preposto.
Art. 18
1. L'agente che viola i suoi doveri e manca a qualcuno
degli obblighi che la legge gli impone per la sua attività è soggetto
alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) la sospensione;
b) la cancellazione;
c) la radiazione.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge e dal presente
regolamento sono irrogate dall'ufficio provinciale dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e
dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, ed i
proventi sono devoluti allo Stato.
Art. 19
1. La cancellazione dal ruolo è pronunciata:
a) nei casi di incompatibilità riportati nell'art. 5, comma 3, della legge;
b)
quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previsti dall'art.
2, comma 3, della legge;
c) su richiesta dell'interessato.
2. La radiazione dal ruolo si verifica:
a) nei confronti degli agenti che abbiano turbato gravemente il normale
andamento del mercato;
b) nei confronti degli agenti che, nel periodo di sospensione
loro inflitta,
compiano atti inerenti al loro ufficio;
c) nei confronti di coloro ai quali sia
stata irrogata per tre volte la misura
della sospensione.
3. La sospensione è inflitta per un periodo non superiore a sei mesi, nei casi
meno gravi di cui alla lettera a) del comma 2 e nei casi di irregolarità
accertate nell'esercizio dell'attività di mediazione.
4. In caso di assunzione della qualità di imputato per uno dei delitti indicati
nell'art. 2, comma 3, lettera f), della legge, la sospensione dall'esercizio
dell'attività può essere disposta fino al termine del giudizio nei suoi
confronti.
Art. 20
1. L'adozione dei provvedimenti disciplinari è preceduta
dalla citazione dell'interessato a comparire davanti alla
giunta camerale con l'assegnazione di
un
termine non inferiore a quindici giorni.
2. Del procedimento disciplinare va redatto apposito processo verbale
sottoscritto dal presidente e dal segretario. La decisione motivata viene
comunicata all'interessato entro i quindici giorni successivi dalla data stessa
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le deliberazioni relative ai provvedimenti disciplinari sono affisse all'albo
camerale.
4. La cancellazione dal ruolo di cui ai punti a) e b) dell'art. 19 è pronunciata
previa comunicazione all'interessato, con l'assegnazione
di un termine non
inferiore
a quindici giorni per le controdeduzioni.
5. Nel caso specifico
dall'art. 19, comma 1, lettera c), la commissione di cui
all'art. 7 della legge provvede entro sessanta giorni dalla
richiesta.
6. L'agente cancellato dal ruolo può essere nuovamente iscritto purché provi che
è venuta a cessare la causa che ne aveva determinato la cancellazione.
7. Il ricorso proposto dall'interessato alla commissione centrale contro i
provvedimenti disciplinari adottati, ha effetto sospensivo.
Art. 21
1. Fatte salve le sanzioni disciplinari, l'agente
che si avvale di moduli o formulari per l'esercizio della
propria attività senza ottemperare al deposito
di cui all'art. 5 della legge, è punito con la sanzione di
lire tremilioni.
2. L'agente che si avvale di moduli o formulari diversi da quelli depositati è
punito con la sanzione di lire unmilione.
Art. 22
1. Nell'applicazione dell'art. 9 della legge le commissioni
provinciali istituite ai sensi dell'art. 7 della legge, provvedono
all'iscrizione nel nuovo
ruolo
degli agenti dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti
richiesti per la permanenza nel ruolo disciplinato dall'abrogata
legge 21 marzo 1958, n.
253.
Art. 23
1. Per tutti i casi non contemplati nel presente regolamento si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento per l'esecuzione
della legge 21 marzo 1958, n. 253, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Legge 5 marzo 2001, n. 57 Art. 18
(Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39)
1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente: " e) avere
conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato
un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad
accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione
al ramo di mediazione prescelto, oppure avere conseguito il diploma di scuola
secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno
dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di
formazione professionale. Le modalità e le caratteristiche del titolo di
formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono
determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;";
b) all'articolo 3, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
" 5-bis. Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata
idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela
dei clienti"
c) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:
a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti,
privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle
di mediazione comunque esercitate". |